DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( D.P.I. )

 

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE ( D.P.I. )

In moltissime attività lavorative o semplicemente in determinati ambienti di lavoro, è obbligatorio indossare uno o più (anche simultaneamente) dispositivi di protezione individuale – comunemente chiamati D.P.I. – per salvaguardare la propria salute e sicurezza.

Il D.lgs 81/08 e s.m.i. all’ art. 74, com 1) definisce i D.P.I “ qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.”

*Circolare n. 3/2015 del 13/02/2015 – Oggetto: Dispositivi di ancoraggio per la protezione contro le cadute dall’alto – Chiarimenti

Visto l’ampio utilizzo da parte dei lavoratori e delle lavoratrici e non solo, poiché l’ obbligo è esteso a tutti coloro che per qualche ragione si possano trovare in un determinato ambiente di lavoro ( pensiamo ad es. ad un visitatore in un reparto di una grande industria ) o effettuare una determinata attività che ne preveda l’ utilizzo, è utile anzi necessario, approfondire determinati aspetti e particolarità.

Nonostante il vasto uso è importante ribadire che i D.P.I. in base all’art. 75 del D.lgs81/08 e s.m.i. devono essere adottati quando i rischi non possono essere evitati o ridotti da:

  • Misure Tecniche di Prevenzione

  • Misure, Metodi, Procedimenti, Organizzazione del lavoro

  • Mezzi di Protezione Collettiva

Per tali ragioni si evince chiaramente come il datore di lavoro non deve cercare la “strada più semplice e magari economicamente più conveniente “per ridurre un rischio tramite i D.P.I. ma bensì, adoperarsi per eliminare o ridurre il rischio alla fonte e solo ove non sia possibile, disporre l’ utilizzo di quest’ultimi che come detto, sono la forma ultima, residuale, per ridurre il rischio.

Compito essenziale dell’Rls è appunto quello di discutere con il datore di lavoro o dirigente designato e Rspp se realmente prima di disporre i D.P.I. siano state verificate e provate tutte quelle possibili azioni per ridurre i rischi.

A tal riguardo è fondamentale che l’Rls applichi quanto previsto nelle sue attribuzioni ovvero “promuove l’elaborazione, l’individuazione e l’attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;” art.50;lett.h;D.lgs 81/08 e s.m.i..

E’ chiaro – nel suddetto art. 50 – come l’Rls non debba essere soltanto consultato in base alla valutazione dei rischi, alla individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione nella azienda o unità produttiva ma che lo stesso sia assolutamente parte attiva nel processo di prevenzione e protezione, affinché i lavoratori svolgano l’ attività lavorativa nelle migliori condizioni ambientali, tecniche e organizzative nonché in termini di salute e sicurezza.

Il compito del D.P.I. attraverso il corretto utilizzo è quello di ridurre l’entità del danno verificabile sul lavoratore (calcolato nel documento della valutazione dei rischi).

Al fine di individuare i requisiti di carattere generale dei D.P.I. si evidenzia che in base all’art.76 del D.Lgs 81//08 e s.m.i. devono essere conformi alle norme di cui al decreto legislativo 4 dicembre 1992 n. 475, e sue successive modificazioni.

In sintesi vediamo i requisiti e le caratteristiche:

  • essere adeguati ai rischi da prevenire, senza comportare di per sé un rischio maggiore

  • essere adeguati alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro

  • tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore

  • poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità

  • In caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti.

Inoltre i D.P.I. vengono classificati nelle seguenti categorie:

  • I Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità (dichiarazione di conformità)

  • II Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due categorie

  • III Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere permanente (ad es. gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici; i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; ecc.) deve presupporsi che la persona che usa il DPI non abbia la possibilità di percepire tempestivamente l’accadimento istantaneo di effetti lesivi (si sottolinea che per i D.P.I. di categoria III oltre all‘informazione e la formazione, è obbligatorio l’addestramento).

Si precisa che il 31 marzo 2016 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della UE (GUUE) il nuovo Regolamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 9 marzo 2016 sui dispositivi di protezione individuale e che abroga la Direttiva 89/686/CEE del 21 dicembre 1989, direttiva concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati Membri relative ai dispositivi di protezione individuale (DPI).Il Regolamento si applica a decorrere dal 21 aprile 2018 (è a decorrere da questa data che è abrogata la Direttiva 89/686/CEE) con alcune eccezioni:

– articoli da 20 a 36 e l’articolo 44 si applicano a decorrere dal 21 ottobre 2016;

– articolo 45, paragrafo 1, si applica a decorrere dal 21 marzo 2018.

Una volta che il datore di lavoro ha individuato e definito il D.P.I. da adottare, il lavoratore ha l’obbligo di indossarlo, utilizzarlo correttamente e coerentemente alle informazioni, formazione ed in alcuni casi l’addestramento, ricevute dal datore di lavoro o dal dirigente designato.

Nello specifico il lavoratore ha obblighi ben precisi sull’utilizzo ed il corretto impiego D.P.I., i quali vengono definiti dal D.Lgs 81/08 e s.m.i. agli artt. 20, comma 2, lettera h); 77 commi 4, lettera h); e 5, 20, comma 2, lettera d); e nello specifico all’art. 78 del medesimo Decreto che ai seguenti punti dispone:

3. I lavoratori:

a) provvedono alla cura dei DPI messi a loro disposizione;

b) non vi apportano modifiche di propria iniziativa.

4. Al termine dell’utilizzo i lavoratori seguono le procedure aziendali in materia di riconsegna dei DPI.

5. I lavoratori segnalano immediatamente al datore di lavoro o al dirigente o al preposto qualsiasi difetto o inconveniente da essi rilevato nei DPI messi a loro disposizione.

Importantissima è la comunicazione – che deve essere particolarmente attiva – tra Rls e lavoratori i quali, quest’ultimi, possono dare preziosi informazioni in merito ai D.P.I. avuti in dotazione, constatando di fatto la loro efficacia e buona qualità, suggerendo eventualmente ulteriori indicazioni utili ad un processo di ulteriore miglioramento.

In conclusione vista la complessità e l’importanza dell’argomento, è fondamentale che l’Rls presti la massima attenzione agli obblighi del datore di lavoro ai fini della scelta dei D.P.I. e che, nel momento in cui ravvisi lui stesso o riceva comunicazioni e lamentale in merito agli stessi ( D.P.I. ) da parte dei lavoratori, si attivi immediatamente verso il DL o il Dirigente per verificare i requisiti previsti per legge o eventuali altre problematiche emerse.

E’ Fondamentale che l’Rls faccia comprendere al DL o Dirigente designato che non è sufficiente scegliere i D.P.I. esclusivamente in base ai requisiti previsti per legge, ma che investire economicamente in qualità e comfort del prodotto, non solo tutela l’integrità fisica del lavoratore, ma può migliorarne la prestazione ( come ad es. con delle ottime calzature ) di fatto diminuendo l’insorgere di eventuali potenziali patologie o disturbi che si potrebbero verificare con prodotti di scarsa qualità pensiamo a delle calzature di bassa qualità e le probabili ripercussioni che potrebbero provocare nel tempo a carico di tutta la struttura muscolo scheletrica o più semplicemente a comuni lesioni sul piede a causate spesso dalla non perfetta ergonomia o traspirazione ) e di conseguenza una maggiore assenza dal posto di lavoro per malattia o infortunio.

dispositivi di protezione individuale