Presidio Mise 24 settembre 2018: Documento unitario ammortizzatori sociali

PROPOSTE SUGLI AMMORTIZZATORI SOCIALI

 

Le recenti riforme che hanno riguardato la materia degli ammortizzatori sociali attraverso una riduzione della durata, degli importi, della ridefinizione delle causali e della possibilità di ricorso per alcune particolari situazioni di crisi di impresa hanno determinato di fatto la restrizione delle possibilità di ricorso degli stessi ammortizzatori per molte realtà.

Sono 140.000 i lavoratori metalmeccanici coinvolti da situazioni di crisi dei comparti degli elettrodomestici, della siderurgia, dell’ICT e telecomunicazioni, dell’elettronica, dell’automotive, con oltre 80.000 lavoratori metalmeccanici interessati dalla Cassa integrazione straordinaria.

Sono ben 144 i tavoli di crisi aziendale dei vari settori aperti al Ministero dello Sviluppo al 30 giugno 2018 che riguardano 189.000 lavoratori; 31 aziende hanno cessato l’attività in Italia per delocalizzare all’estero mettendo a repentaglio oltre 30.000 posti di lavoro; vi sono inoltre 147 gruppi di imprese interessate da procedure di Amministrazione straordinaria.

Il 24 settembre 2018 per migliaia di lavoratrici e di lavoratori di ogni settore produttivo – a causa della riduzione della durata, degli importi, della ridefinizione delle causali di ricorso introdotte dal D.lgs. 148/2015 – scadono la cassa integrazione e/o il contratto di solidarietà; non hanno più una copertura adeguata e non trovano nelle norme la tutela necessaria a contrastare il licenziamento.

Inoltre sono sempre più le situazioni aziendali che, nel nuovo contesto normativo, non riescono a completare il loro percorso di riorganizzazione o in altri casi rischiano di non poter  uscire da una crisi di mercato.

Per questa ragione è necessario un intervento legislativo che allarghi maggiormente la copertura degli ammortizzatori sociali eliminando esclusioni e differenze di trattamento.

Devono essere riconsiderate, nella trasformazione che l’intero sistema produttivo sta attraversando e nel protrarsi della crisi:

  • la misura introdotta dal Dlg 148/2015 relativa al quinquennio mobile in ragione delle molte imprese nelle quali vi è il ricorso alla cassa integrazione straordinaria, che hanno superato questo limite il 24 settembre 2017 e le imprese in contratto di solidarietà che supereranno questo limite il 24 settembre 2018;
  • le ulteriori limitazioni verso la concessione del numero delle ore autorizzabili sia per la cassa integrazione ordinaria sia per quella

Va eliminata la distorsione relativa alla contribuzione: oggi le imprese hanno un costo inferiore in  caso di ricorso ai licenziamenti – sia quelli individuali ma soprattutto quelli collettivi – pur a fronte dei

 

maggiori oneri previsti dalla legge di bilancio 2018 e dalla legge 96/2018, rispetto all’utilizzo degli ammortizzatori sociali di tipo conservativo; questo porta le imprese ad un calcolo di mera convenienza economica a discapito dell’occupazione.

Va prevista la possibilità di un ulteriore intervento degli ammortizzatori sociali a favore di tutte le imprese:

  • in caso di cessazione di attività conseguente ad un periodo di crisi e in presenza di concrete prospettive di cessione di attività anche parziale, per consentire al ministero di deliberare fino a 12 mesi di cassa in deroga ai limiti previsti dalla legge;
  • per consentire nelle situazioni di ristrutturazione o di crisi di costruire le condizioni e di verificare tutte le possibilità di subentro di un nuovo soggetto industriale al fine di favorire la continuità produttiva e lavorativa;
  • per consentire nelle situazioni di ristrutturazione non concluse e ai casi di ristrutturazione per aziende che stiano uscendo dalla crisi, prevedendo una deroga ai 24 mesi nel

Va allargato e sostenuto adeguatamente il ricorso al contratto di solidarietà quale strumento di politica industriale che – intervenendo sulla redistribuzione dell’orario di lavoro – salvaguarda  e allarga l’occupazione:

  • ai contratti di solidarietà difensivi attraverso lo strumento della decontribuzione (già sperimentata) per le imprese che investono;
  • ai contratti di solidarietà espansivi – per lavoratori e imprese – che prevedano una riduzione stabile dell’orario di lavoro e la contestuale assunzione di nuovo

Vanno inoltre assicurati concreti strumenti di politica industriale alle aree di crisi industriale complessa, attraverso un’adeguata copertura degli ammortizzatori sociali per sostenere efficacemente i progetti di reindustrializzazione e di politiche attive del lavoro già in atto.

E’ necessario favorire l’utilizzo degli ammortizzatori:

  • nelle realtà che assicurino la continuità produttiva, per le situazioni di cessazione anche parziale di attività o di fallimento di impresa;
  • nei percorsi di riconversione professionale finalizzata alla continuità lavorativa e nei casi nei quali si realizza la ricollocazione dei lavoratori anche attraverso efficaci percorsi di politiche attive e di riqualificazione professionale per garantire lo sbocco

Inoltre vanno ripristinati a livello territoriale adeguati livelli di confronto – prima garantito dal lavoro svolto dalle parti sociali nelle commissioni territoriali abolite dal D.lgs. 148/2015 – tra Direzioni provinciali Inps e parti sociali, a supporto e verifica delle decisioni prese sulla concessione delle istanze di Cassa integrazione ordinaria, oggi affidate a procedure di gestione complicate e per le quali non vi è più alcun livello di confronto.

 

Fim Fiom Uilm nazionali Roma 24 settembre 2018

 

24 set 2018 doc Fim Fiom Uilm Ammortizzatori