NON IN MIO NOME | 14 marzo ore 17.00 @PiazzaMontecitorio

NON IN MIO NOME

romaccoglie

LA VITA VALE MOLTO DI PIU DI UNA FRONTIERA

LA RETE ROMACCOGLIE

respinge il decreto Orlando-Minniti sul diritto di asilo chiede al Parlamento di non convertirlo in legge

in piazza del Montecitorio per il 14 marzo 2017 alle ore 17.00

contro

il Decreto-Legge( Minniti-Orlando), del 17 febbraio 2017, n. 13, “Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”, perché reca un’impronta repressiva e securitaria; tende ad accelerare le espulsioni, nonché l’incremento dei rimpatri forzati, tramite nuovi accordi bilaterali con i paesi di provenienza, anche a costo di violare i diritti fondamentali.
In particolare, riteniamo utile sottolineare le seguenti criticità:

L’apertura dei Centri Permanenti per il Rimpatrio ( nuovo nome per i vecchi “Centri di Identificazione ed Espulsione”) è inaccettabile, sia in quanto rivelatasi fallimentare per le gravi violazioni dei diritti umani, per le condizioni di degrado in cui vi si è detenuti, per gli alti costi, ma soprattutto in quanto il sistema stesso della detenzione amministrativa va rimosso, a nostro avviso, da ogni ordinamento giuridico. Si aggiunga che su recenti raccomandazioni UE, si prevede il trattenimento anche di coloro a cui verranno negati asilo e forme di protezione. L’abolizione del secondo grado di giudizio per il riconoscimento del diritto di asilo, è un intervento che provocherà un incremento del lavoro per la Cassazione ed è in netto contrasto con i pronunciamenti della Corte Europea dei diritti dell’uomo. Sancisce di fatto un “diritto speciale” per i richiedenti asilo. La videoregistrazione e la trascrizione automatica dei colloqui dei richiedenti asilo con le Commissioni chiamate a esaminare la domanda di asilo, in assenza della presenza del difensore, rappresenta l’ennesima violazione dei diritti della difesa. Il lavoro Volontario gratuito, non rispetta l’art 36 della nostra Costituzione, dove la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro garantisce una esistenza libera e dignitosa. La gestione del fenomeno migratorio non significa limitarsi ad un’azione di identificazione e rimpatrio di massa, occorrono norme che favoriscano i flussi d’ingresso, la permanenza regolare dei cittadini migranti, il contrasto al lavoro nero e allo sfruttamento, l’attivazione di processi d’inclusione, per la conquista di una
reale autonomia.

Per adesioni: https://www.facebook.com/...

 

* La rete “Romaccoglie” composta da: A Buon Diritto, Action diritti in movimento, Adif, Ala, Arci Roma, Asgi, Baobab Experience, CGIL Roma e Lazio, Resistenze meticce, Focus Casa dei Diritti Sociali, La Strada, Libera Roma, Lunaria, Senza Confine, nata lo scorso anno a Roma, coinvolge diverse realtà che da anni si attivano in favore dei diritti dei migranti, partendo dal tentativo dell’elaborazione di un’altra idea di accoglienza, lancia un presidio.

 

Per saperne di più :

1) Uso del Decreto Legge, ex art. 77 Cost. (previsto in casi straordinari di necessità ed urgenza), è strumento fuori luogo per una riforma processuale. Inoltre, il differimento di 180 giorni per applicazione, contrasta con lo strumento usato.

2) Giurisdizionalizzazione delle commissioni (parole di Orlando): riteniamo sia una aberrazione giuridica che contrasti in primo luogo con l’art. 111, comma 2, Cost. che prevede la presenza di un giudice terzo ed imparziale in presenza di un contraddittorio paritario tra interessato e Stato, del tutto mancante nelle commissioni per la l’asilo che conosciamo, anche alla luce della previsione dell’assunzione di 250 specialisti” dai ruoli civili del ministero dell’interno.

3) Abolizione del secondo grado di giudizio: la giurisdizionalizzazione di Orlando non giustifica la soppressione del secondo grado di giudizio e contrasta con l’art. 113 Cost. che prevede la possibilità di impugnare gli atti della P.A. e afferma che la tutela giurisdizionale verso gli atti della P.A. non può essere esclusa o limitata a particolari mezzi di impugnazione o per determinate categorie di atti, che embrerebbe anche escludere il ricorso al procedimento ex art. 737 c.p.c.

4) Sezioni speciali e tribunali particolari: si ritorna sempre ad affermare il primato del foro della P.A.; in questo caso le Commissioni, sul foro delle persone fisiche, criterio che è alla base dell’intasamento dei tribunali. Non si sentiva proprio la mancanza di un giudice dell’immigrazione ed è preferibile un giudice dei diritti della persona. Infine, a tutto voler concedere, non si capisce allora perché mantenere le competenze dei Giudici di Pace in materia di immigrazione e non devolverle a favore del nuovo giudice speciale dell’immigrazione, cancellando la stortura della Bossi/Fini.

5) Notifiche: meglio applicare il 140 e 143 c.p.c. che la nuova norma del tutto incoerente con la violazione dei diritti di difesa nel caso di irreperibili e assenti.

6) La videoregistrazione e la trascrizione automatica, in assenza della presenza del difensore, rappresenta l’ennesima violazione dei diritti della difesa che, solo 20 giorni dopo il deposito del ricorso (su cosa si scriveranno i ricorsi?), può essere visionata dall’interessato con il suo avvocato, per poi non poterne discutere in aula con il giudice, non prevedendo il rito camerale la comparizione delle parti.

7) Il rito camerale ex art 737 c.p.c., usato nei procedimenti di volontaria giurisdizione, qui viene applicato nel contenzioso con lo Stato; non prevede udienza, non prevede contraddittorio, non prevede l’audizione dell’interessato affidata alla sola videoregistrazione. Già il Governo Berlusconi provò a fare questo passaggio e, per opposizione anche del Tavolo Asilo, si giunse ad una mediazione sul rito sommario di cognizione ex art 702 bis c.p.c., abbandonando il rito ordinario. Il rito camerale ex art. 737 c.p.c. elimina qualsiasi interlocuzione tra parte, giudice ed avvocati in spregio al 113 cost.

8) Termini brevi di impugnazione e sospensione feriale: bisogna aspettarsi grandi retate d’agosto in cui far decorrere i termini senza ricorsi. I termini brevi di 30 e 15 vengono riaffermati con ulteriore lesione del diritto di difesa.

9) Permanenza nei centri di espulsione dei richiedenti asilo fino ad espletamento delle fasi processuali senza alcun limite temporale: questo passaggio si commenta da solo.

10) Lavoro Volontario gratuito, viola l’art 36 Cost., dove la retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del lavoro garantisce una esistenza libera e dignitosa.

11) L’abolizione dei CIE è, naturalmente, soltanto fumo negli occhi, in quanto il cambio di nome non cambia la vera funzione di queste strutture. In realtà i centri di identificazione ed espulsione diventano 20 sul territorio nazionale..

LOCANDINA (pdf-49kb)